Studio Legale Fanti
Studio Legale Fanti, Esperti in Consulenza Bancaria

Studio Legale Fanti

Avv. Luciano Fanti, Esperto in Diritto Bancario e Finanziario

Avvocato in Roma - Talenti - Conca d'Oro - Nomentana

Articoli, Notizie, Leggi, Gazzette e Informazioni


Notizia 13/12/2016

Rottamazione cartelle esattoriali: CONVIENE VERAMENTE ?


“ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI”
Definizione agevolata ai sensi del DL n. 193/2016
Conviene a tutti?

Il contribuente avrà tempo sino al 31/03/2017 per presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Ma non in tutti i casi la rottamazione può risultare una scelta efficace!
La procedura prevede la cancellazione delle sanzioni, degli aggi di riscossione, degli interessi di mora e di dilazione e di altre sanzioni e somme aggiuntive. Il contribuente, aderendo alla definizione agevolata del debito, sarà quindi tenuto a pagare integralmente – senza nessuno sconto – le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e interessi legali. Ma vi è un altro aspetto importate: il pagamento secondo questa modalità potrà essere rateizzato in massimo 4 rate (le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018).
Se il contribuente ha in corso un giudizio di opposizione alla cartella di cui chiede la definizione agevolata, dovrà dichiarare la pendenza della causa e di volervi rinunciare.
Bisognerà quindi effettuare una compiuta analisi per capire se effettivamente al contribuente convenga aderire alla procedura di rottamazione. Perché potrebbe risultare che il contribuente abbia un maggior interesse ad ottenere una rateazione ordinaria fino a 72 rate, oppure ad impugnare la cartella esattoriale (ad esempio per nullità della notifica oppure per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione della cartella stessa).
È evidente che nelle ipotesi di declaratoria di nullità della notifica o di declaratoria di prescrizione il contribuente non dovrà corrispondere nulla all’ente impositore e per esso ad Equitalia.


Torna Indietro Torna Indietro
Torna SU