Studio Legale Fanti
Studio Legale Fanti, Esperti in Consulenza Bancaria

Studio Legale Fanti

Avv. Luciano Fanti, Esperto in Diritto Bancario e Finanziario

Avvocato in Roma - Talenti - Conca d'Oro - Nomentana

Articoli, Notizie, Leggi, Gazzette e Informazioni


Notizia 11/07/2012

CREDITO AL CONSUMO: occhio ai contratti, attento ai costi occulti!!


Non basta esaminare il tasso di interesse per verificare la bontà di un prestito in quanto i c.d. costi occulti – vedi spese di intermediazione – possono incidere drasticamente sul costo complessivo del finanziamento.

I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per iscritto e il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto, pena la nullità del contratto stesso.

Quindi è necessario verificare che il contratto contenga quanto meno i seguenti elementi: a) ammontare e modalità del finanziamento; b) numero, importo e scadenza delle rate; c) il costo del finanziamento ossia il TAEG (1) ed eventuali modalità della sua modifica; d) eventuali oneri non compresi nel TAEG; e) garanzie richieste; f) assicurazioni richieste e non incluse nel TAEG.

I contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi contengono inoltre: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) l’indicazione del prezzo di acquisto in contanti, del prezzo stabilito dal contratto, l’ammontare dell’eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui questo non sia immediato.


Non ti affidare alla prima finanziaria che ti capita, confronta i prezzi ed i servizi e chiedi ogni informazione prima di firmare un contratto e comunque controlla sempre che nel contratto ci siano tutte le indicazioni previste dalla legge e non ci siano spazi in bianco che possono essere riempiti successivamente a Tua insaputa.
Anche in questo caso vale la regola generale: se non capisci non firmare!

E se hai ancora dubbi, scrivici o segnalaci il Tuo caso.

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.bancaditalia.it o invia una richiesta alla Associazione Amico del Consumatore.

1) Il TAEG esprime - in termini percentuali rispetto al capitale erogato - il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse che il consumatore dovrebbe corrispondere alle banche e agli intermediari finanziari ove decidesse di concludere il contratto (ad esempio: le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito). Alcuni oneri non sono inclusi nel TAEG, ad esempio: le spese connesse a un eventuale inadempimento, le spese per il trasferimento dei fondi, le spese per assicurazioni o garanzie, ad eccezione di quelle che, imposte dal creditore, riguardano particolari eventi della vita del consumatore, quali la morte, l’invalidità, la disoccupazione.




<< < 11 12 13 14> >>

Torna SU